IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334; Visti in particolare gli articoli 11 e 12 del citato decreto n. 1334/1928 che riguardano le mansioni rispettivamente degli odontotecnici e degli ottici; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Visto l'art. 6, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi nonche' i requisiti per l'ammissione alle scuole e per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie; Ritenuto necessario definire la durata dei corsi ed i programmi di insegnamento, al fine di una equiparazione del livello culturale e professionale degli ottici e degli odontotecnici alla media europea; Decreta: Art. 1. 1. I corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di quella di ottico sono strutturati complessivamente in cinque anni, secondo gli orari ed i programmi di insegnamento di cui all'allegato che forma parte integrante del presente decreto. 2. Al termine del primo triennio potra' essere rilasciata un'attestazione di acquisizione di capacita' esecutive nel settore che non ha valore abilitante all'esercizio di professioni sanitarie. 3. Coloro che abbiano frequentato positivamente i corsi di cui al primo comma sono ammessi a sostenere l'esame finale.