IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;
  Visti  in  particolare  gli  articoli 11 e 12 del citato decreto n.
1334/1928  che   riguardano   le   mansioni   rispettivamente   degli
odontotecnici e degli ottici;
  Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie;
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
  Visto  l'art.  6, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
che riserva allo Stato  le  funzioni  amministrative  concernenti  le
disposizioni  generali  per  la  durata  e  la  conclusione dei corsi
nonche' i requisiti per l'ammissione alle scuole  e  per  l'esercizio
delle professioni sanitarie ausiliarie;
  Ritenuto  necessario definire la durata dei corsi ed i programmi di
insegnamento, al fine di una equiparazione del  livello  culturale  e
professionale degli ottici e degli odontotecnici alla media europea;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  I  corsi  per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio
dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di quella di ottico
sono strutturati complessivamente in cinque anni, secondo  gli  orari
ed  i  programmi  di insegnamento di cui all'allegato che forma parte
integrante del presente decreto.
  2.  Al  termine  del  primo  triennio  potra'   essere   rilasciata
un'attestazione  di  acquisizione  di capacita' esecutive nel settore
che non ha valore abilitante all'esercizio di professioni sanitarie.
  3. Coloro che abbiano frequentato positivamente i corsi di  cui  al
primo comma sono ammessi a sostenere l'esame finale.